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Sì. Sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati dei rimborsi per prestazioni non erogate e dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali.
Questi rimborsi vengono portati direttamente in diminuzione delle spese sanitarie.
Ricordiamo, infatti, che non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente:

  • a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che fino all'importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente
  • a società di mutuo soccorso, che fino all'importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall'Irpef.

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Sì, è possibile presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta direttamente tramite l'applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.

Non puoi utilizzare la forma congiunta se presenti la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non puoi utilizzare la forma congiunta se il coniuge risulta a debito per le imposte sostitutive.

Anche se i coniugi hanno presentato il modello 730 in forma congiunta, sono comunque predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge. In fase di trasmissione sarà possibile congiungere le due dichiarazioni.


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Tramite la funzionalità "Spese sanitarie – Vedi dettaglio" è possibile visualizzare tutte le spese comunicate dai vari operatori sanitari al sistema Tessera Sanitaria, per le quali non è stata manifestata l'opposizione all'utilizzo. In particolare, ogni riga visualizzata si riferisce a un documento trasmesso che può contenere più voci di spesa e, per ogni documento, sono indicati sia l'importo totale della spesa sia (cliccando su "Dettaglio") l'importo delle singole voci classificate secondo la seguente tabella:

 

Tipologia spesa Descrizione
TK Ticket
FC Farmaco
FV Farmaco veterinario
AD Dispositivo medico
AS ECG, holter, altro
SR Visita o intervento di specialistica
CT Cure termali
PI Protesica e integrativa
IC Chirurgia estetica
SP Prestazioni sanitarie
SV Spese veterinarie
AA Altre spese

Nella dichiarazione precompilata, in linea generale:

  • gli importi relativi alle tipologie di spesa TK, FC, AD, AS, SR e SP riguardano spese sanitarie automaticamente detraibili, perciò sono sommati e riportati nel rigo E1 colonna 2 del 730
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa FV e SV riguardano spese veterinarie detraibili, perciò sono sommati e riportati in uno dei righi da E8 a E10 del 730 con codice 29
  • gli importi relativi alle tipologie di spesa CT, PI e IC riguardano spese sanitarie detraibili a determinate condizioni, perciò sono sommati e riportati solo nel foglio informativo; se si possiedono i requisiti per usufruire della detrazione (es. prescrizione medica) si può inserire in dichiarazione il relativo importo
  • gli importi relativi alla tipologia di spesa AA riguardano altre spese non detraibili (ad esempio prodotti acquistati in farmacia che non rientrano tra quelli per i quali è prevista la detrazione), perciò non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata né nel foglio informativo.

Inoltre nell’ elenco delle spese sanitarie sono visualizzate ulteriori informazioni più complete. In particolare, oltre al riepilogo dell’anno riferito a:

  • Totale spese, le spese sanitarie sostenute dal contribuente e da eventuali familiari a carico
  • Totale spese non detraibili, le spese sanitarie sostenute dal contribuente e da eventuali familiari a carico che non possono essere portate in detrazione (p.e. spese per integratori)
  • Totale rimborsato, i rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute nello stesso anno d’imposta

con riferimento ad ogni singola spesa, sono riportati anche i seguenti dati:

  • La data di emissione del documento;
  • La data di pagamento
  • Il soggetto che ha emesso il documento di spesa
  • L’importo del documento e, in dettaglio, delle singole voci che lo compongono
  • La detraibilità: il documento si può riferire a spese detraibili, a spese non detraibili o a spese parzialmente detraibili, nel senso che contiene voci di spesa detraibili e voci di spesa non detraibili o detraibili a determinate condizioni (p.e. lo scontrino della farmacia che riporta spese per medicinali e spese per integratori). Le singole spese possono essere visualizzate in dettaglio
  • Tracciabilità: il pagamento può essere stato effettuato con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante; oppure con modalità non tracciabili (in contanti).

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L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati inviati dagli asili nido pubblici e privati e da altri soggetti a cui sono versate le rette.

Le spese per la frequenza degli asili nido comunicate non sono utilizzate in precompilata (e neanche esposte nel foglio riepilogativo) nel caso in cui l'Inps ha comunicato all'Agenzia di aver accolto, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la richiesta di "bonus asilo nido" presentata dal genitore del bambino iscritto ad un asilo nido. Tale agevolazione erogata dall'Inps, infatti, non è cumulabile con quella della detrazione delle spese per l'asilo nella dichiarazione dei redditi.

A tal riguardo, è necessario precisare che l'INPS comunica anche le informazioni relative alle richieste di bonus nido accolte al 31 dicembre dell'anno di riferimento ma non ancora erogate. Pertanto, nel caso di richiesta del "Bonus nido" presentata di cui non si conosce ancora l'esito o non presentata, il contribuente deve controllare la documentazione, eventualmente contattare l'INPS (nel caso abbia richiesto l'agevolazione) e inserire l'importo detraibile corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.


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Possibile motivazione: le spese universitarie comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.

Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile e, quindi, inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi


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Per le erogazioni liberali (donazioni) effettuate nei confronti di Onlus e degli altri enti iscritti al RUNTS è applicabile una detrazione d’imposta pari al 30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione,  secondo  il risultato più favorevole al contribuente in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia.  In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni di volontariato, invece, è applicabile una detrazione pari al 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro o, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto, questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata, in deduzione o in detrazione, secondo il risultato più favorevole al contribuente, in base alle informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche pervenute all’Agenzia. In ogni caso il contribuente ha la facoltà di modificare la dichiarazione riportando l’onere tra quelli detraibili o tra quelli deducibili.

Infine, per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico o lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica è applicabile solamente una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Pertanto questi oneri sono inseriti nella dichiarazione precompilata tra gli oneri deducibili.


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Le ONLUS, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono, in via facoltativa, all'Agenzia i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs.241/1997. L’invio di tali dati è però obbligatorio per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. Pertanto, il dato relativo all'erogazioni liberale effettuata può non è essere presente in precompilata in quanto l'invio di tali dati è facoltativo per taluni soggetti.


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No, l'e-mail serve solo per eventuali contatti successivi. La ricevuta è disponibile nell'apposita sezione Ricevute.


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Nella dichiarazione precompilata sono presenti anche le spese per l'acquisto di farmaci veterinari e le spese relative a prestazioni veterinarie comunicate dagli iscritti agli albi professionali dei veterinari riguardanti animali da compagnia o per la pratica sportiva.


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In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Redditi.
Le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.


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