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Il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 27 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno  per il 730 e il modello Redditi correttivo al 730 già inviato con o senza F24, mentre l’ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi e i modelli RPF correttivi del modello Redditi già inviato con F24, è il 27 giugno. Infine, l‘ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il modello Redditi (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24 è il 27 settembre.

Una volta annullato la dichiarazione, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

Attenzione: dopo il 20 giugno è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Non può essere presentato un 730 integrativo, qualora nel 730 inviato sia emerso un debito da imposte sostitutive da versare con il modello F24.
  • trasmettendo, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il  15 ottobre.

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L'Agenzia delle entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi, per esempio banche, assicurazioni, università ed enti previdenziali.
In particolare le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie.
Tuttavia, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella tua dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che non hai sostenuto o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), devi modificare la dichiarazione precompilata, a partire dal 20 maggio, eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non devi considerare questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.
Per ricevere chiarimenti su tutti i dati riportati nel foglio informativo o nella tua dichiarazione precompilata puoi contattare l'Agenzia delle Entrate utilizzando i canali di assistenza che trovi qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale.


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Dal 30 aprile è già possibile visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal20 maggio è possibile modificare e integrare il modello Redditi, che può essere inviato dal20 maggio al 15 ottobre.


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È probabile che l’abilitazione al servizio non sia più valida. Si ricorda che la registrazione al servizio Fisconline scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultima utilizzazione; ovvero, nel caso in cui rimanga del tutto inutilizzato dopo l’assegnazione, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di rilascio.
Se sei titolare di partita IVA attiva, oppure una persona fisica già autorizzata ad operare in nome e per conto di altri soggetti (gestori incaricati o operatori incaricati), puoi chiedere la disabilitazione dell’utenza e, successivamente, una nuova registrazione al servizio Fisconline
Per i cittadini, dal 1° marzo 2021, non è possibile richiedere nuove credenziali Fisconline.
Ricorda che l’accesso ai servizi on line dell’Agenzia può essere effettuato con l’identità SPID o con la Carta di identità elettronica (CIE) o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche, sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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  • Possibile motivazione: per le spese scolastiche comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.
    Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l'importo detraibile e, quindi, inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi


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Le spese scolastiche sono esposte, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico.

Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 800 euro annui per ogni studente.


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Possibile motivazione: in presenza dei dati riferiti ad un condominio minimo, senza codice fiscale, i pagamenti delle spese per lavori su parti comuni, tramite bonifico, sono effettuati da uno dei condòmini per conto del condominio minimo. In tal caso, non è possibile distinguere i bonifici effettuati dal condòmino per interventi sulla propria unità abitativa rispetto a quelli riguardanti il condominio minimo, al fine di una verifica sulla congruenza degli importi (bonifici presenti in Anagrafe tributaria e spese comunicate dal condominio minimo).
Cosa fare: verificare di avere tutti i requisiti e, in caso positivo, inserire il dato nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

 


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Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese universitarie , sostenute nell'anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.


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La spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido.
Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.


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